(iii) Il corso della prescrizione è sospeso dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria. 318 c.p.c, se ne differenzia in virtù del fatto che l’atto richiesto https://socialmphl.com/story20417813/se-rumorea-zumbido-en-reati-di-riciclaggio